Si informa che con Ordinanza Sindacale n. 2/2023 sono state adottate le prescrizioni per la prevenzione incendi e caduta degli alberi sui terreni adiacenti le linee ferroviarie. In particolare l'Ordinanza ordina:
1) ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie durante tutto il periodo di “grave pericolosità”, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile e di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.
2) a coloro che esercitano allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie di apporre recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello stato.
VIETA
3) ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni lungo i tracciati delle ferrovie far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
4) dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
DISPONE
Fatte salve le responsabilità penali, tra cui quelle previste dall’art. 650 c.p., la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporterà a carico dei trasgressori, l’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. n. 753/80 secondo le modalità e procedure di cui alla Legge n. 689/81.
I proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell’inottemperanza al presente provvedimento.
In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
1) ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie durante tutto il periodo di “grave pericolosità”, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile e di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.
2) a coloro che esercitano allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie di apporre recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello stato.
VIETA
3) ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni lungo i tracciati delle ferrovie far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.
4) dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
DISPONE
Fatte salve le responsabilità penali, tra cui quelle previste dall’art. 650 c.p., la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, comporterà a carico dei trasgressori, l’erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. n. 753/80 secondo le modalità e procedure di cui alla Legge n. 689/81.
I proprietari, gli affittuari, i conduttori e i detentori interessati saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell’inottemperanza al presente provvedimento.
In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.
In allegato il testo integrale dell'Ordinanza.